Associazione e statuto

Non esiste una forma associativa in grado di rappresentare il modello operativo e sociale della Transizione. Si tratta infatti di un modo di operare sistemico e inclusivo, in cui cariche come Presidente, Consiglio Direttivo ecc. non sono molto sensate.

Nonostante questo, dovendo operare nel contesto legislativo attuale, a un certo punto ogni iniziativa di Transizione sente la necessità di darsi una forma riconoscibile. Questo è necessario anche per poter interagire con altri soggetti e istituzioni.

Fatta questa premessa, ecco il nostro statuto:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“MONTEVEGLIO CITTA’ DI TRANSIZIONE”

ART. 1 – Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi dell’art. 36 ss. del Codice civile, un’associazione denominata “Monteveglio Città di Transizione”. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali. L’Associazione ha la sede in Monteveglio. La durata dell’Associazione, salvo quanto stabilito nell’art. 13, è a tempo indeterminato.

ART. 2 – Scopo e finalità dell’Associazione

L’associazione opera nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, caratterizzandosi per la particolare attenzione alle problematiche relative agli effetti dell’inquinamento ambientale e alla riduzione delle risorse energetiche e naturali.

In particolare, sono scopi istituzionali dell’Associazione:

– promuovere presso i soci, la collettività e le comunità vicine il processo di riprogettazione della comunità proposto dal Movimento di Transizione ispirato alle idee di Rob Hopkins, riconoscendone la natura di processo sociale in costante evoluzione e contribuendo alla evoluzione del processo stesso;

– promuovere attività che abbiano natura culturale, ricreativa ed aggregativa rivolte alla riduzione dell’inquinamento ambientale, degli sprechi e dei consumi di risorse ed energie non rinnovabili;

– promuovere il consolidamento di un’economia locale sostenibile e di una pacifica convivenza, al fine di diffondere un’idea di benessere che sappia valorizzare la qualità delle relazioni tra le persone e tra le persone e l’ambiente, rispettando così gli esseri viventi e gli ecosistemi;

– diffondere la conoscenza della progettazione in Permacultura, delle pratiche di coltivazione e di produzione alimentare sostenibili e di qualità, di saperi tradizionali e abitudini virtuose, il recupero e lo sviluppo di tecnologie e pratiche a minor consumo energetico;

– partecipare ad iniziative culturali e promozionali utili alla conoscenza e alla divulgazione di informazioni legate al movimento di Transizione;

– facilitare percorsi di progettazione partecipata all’interno della comunità, facilitando la ricerca di soluzioni dei problemi attraverso l’uso del pensiero collettivo e il lavoro in rete con ogni altro soggetto, pubblico o privato, interessato a sviluppare iniziative e progetti coerenti con l’attività dell’Associazione.

L’Associazione è consapevole che il processo e le dinamiche sociali che vuole facilitare e sostenere hanno per loro natura dimensioni e confini che vanno molto oltre la dimensione associativa stessa e si impegna a riconoscere, facilitare e sostenere i processi di Transizione ovunque questi si manifestino all’interno della comunità.

ART. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

ART. 4 – Quote

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5 – Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

– versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;

– redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

– introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell’attività;

– contributi corrisposti da enti o amministrazioni pubbliche e private;

– ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.

Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, ma devono essere reimpiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 6 – Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che condividano gli scopi istituzionali della stessa.  Sono soci:

1. i soci fondatori;

2. i soci ordinari;

3. i soci onorari;

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, richiedono l’iscrizione alla stessa e versano la relativa quota.

Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Tale carica ha esclusivo carattere onorifico.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.

I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall’Associazione, partecipando alle iniziative organizzate e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all’attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l’operato dell’Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell’Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo, redatto dall’Associazione stessa. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione ed è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea. All’atto della presentazione della domanda di ammissione ciascun nuovo socio ha diritto a prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento dell’Associazione.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso unilaterale, morte, morosità nel pagamento della quota ed espulsione per indegnità.

Quest’ultima deve essere accertata e dichiarata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, salvo l’obbligo di ratifica dell’Assemblea nella prima convocazione.

E’ considerato moroso il socio in ritardo di oltre 90 giorni con il versamento della quota associativa annuale.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 8 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea

2. il Consiglio Direttivo

3. il Presidente

ART. 9 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari in regola con il versamento della quota associativa, se dovuto.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 aprile) presso la sede sociale o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno il 10% dei soci.

La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati  siano a conoscenza dell’adunanza almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea è presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con atto di delega scritta. Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un solo voto e non può avere più di due deleghe. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le riunioni in cui sia all’ordine del giorno la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All’inizio di ogni riunione, l’Assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

L’Assemblea:

– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, designando il Presidente;

– stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;

– delibera sulle modifiche dello statuto;

– approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e ratifica l’entità annuale della quota associativa;

– approva il rendiconto annuale;

– delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;

– delibera lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri, scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari.

I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il

Consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.

Per le attività che il Consiglio giudica di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di tutti i consiglieri, e le relative deliberazioni devono essere assunte all’unanimità. Il voto può essere espresso anche in forma delegata per iscritto a uno dei consiglieri.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea;

– la nomina al suo interno del Vicepresidente;

– la nomina del Tesoriere tenuto a riscuotere le quote annuali, a provvedere al pagamento dei creditori e a curare la tenuta dei libri contabili e del Segretario che cura la tenuta dei libri sociali;

– la predisposizione del rendiconto annuale;

– l’emanazione del Regolamento dell’Associazione;

– la determinazione dell’importo della quota associativa annuale, salvo ratifica dell’Assemblea;

– la deliberazione in merito alle domande di ammissione dei soci;

– il conferimento della qualifica di socio onorario.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni, composte da soci e/o da soggetti prescelti per le loro particolari qualità professionali o morali, finalizzate allo studio di specifiche tematiche di carattere scientifico ovvero all’implementazione di determinati progetti.

ART. 11 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte.

Al Presidente, che rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettano le seguentifunzioni:

– convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione;

– verificare il rispetto dello statuto e del regolamento;

– presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori;

– assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica.

Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

In caso d’impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 12 – Rendiconto annuale

Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto annuale.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

ART. 13 – Scioglimento

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto a favore di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/96.

ART. 14 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, decorsi 30 giorni dalla formalizzazione della controversia la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. L’arbitrato avrà in ogni caso sede a Bologna.

ART. 15 – Norme generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Monteveglio Città di Transizione aps
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Italy

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